Versione 20 maggio 1999
ESTRATTI DALLO STATUTO
ART.2 - Scopi Sociali
- L’A.I.A.M. si propone di contribuire alla tutela, allo sviluppo ed al sostegno delle attività musicali, quali essenziali manifestazioni dei valori cultuali e spirituali della persona umana, riconosciute e garantite come principi fondamentali, dal diritto comunitario, costituzionale e da quello delle autonomie locali.
- Dal punto di vista istituzionale, pertanto, l’A.I.A.M. persegue lo scopo di coordinare, rappresentare e tutelare in ogni sede le associazioni musicali di riconosciuto livello professionale, ponendosi nei loro confronti quale centro di servizi, di scambi e progetti culturali, a supporto dello loro esigenze.
- Nell’ambito delle finalità fondamentali ed esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta apoliticità, l’associazione potrà, tra l’altro:
- promuovere, attuare e concorrete alla realizzazione di iniziative che tendano favorire l’incremento, il miglioramento e il coordinamento della attività musicali rappresentate;
- esaminare i problemi culturali, economici e sociali nonché giuridici e legislativi, relativi alle attività rappresentate per indicare le possibili soluzioni, mediante proposte rivolte sia all’interno della Associazione, sia nei rapporti con terzi, soggetti pubblici e privati;
- realizzare e gestire, anche tramite convenzioni con terzi, corsi, convegni, manifestazioni straordinarie, nonché promuovere pubblicazioni ed iniziative tese ad una maggiore diffusione della cultura musicale;
- procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi che interessino le attività rappresentate;
- raccogliere, elaborare e, se necessario, diffondere dati relativi alle attività musicali rappresentate;
- provvedere a tutte quelle altre iniziative ed incombenze che venissero ad essa eventualmente attribuite per legge o altre norme giuridiche.
Art.4 - Durata
- L’A.I.A.M. ha durata illimitata.
Art. 5 - Soci e categorie di soci
- All’A.I.A.M. possono partecipare ed essere iscritte le persone giuridiche di diritto pubblico e privato, con o senza personalità giuridica, che esercitano un’attività musicale di riconosciuto livello culturale e scientifico, i cui intenti ed azione siano conformi alla finalità generali di cui all’art. 2 del presente statuto.
- Fanno parte di diritto dell’A.I.A.M. gli associati A.I.A.C.
Possono aderire all’A.I.A.M. le istituzioni senza fini di lucro che rappresentano i diversi soggetti operanti nel mondo musicale italiano ed in particolare:
- le associazioni concertistiche;
- i Festival musicali di carattere internazionale e nazionale;
- le fondazioni musicali e le orchestre legalmente costituita la cui attività sia di alto livello culturale;
- gli istituti di ricerca e documentazione;
- le scuole di musica;
- i concorsi di musica, i corsi, sia privati che pubblici la cui attività si ispiri a favorire la diffusione dell’istruzione musicale e la formazione professionale degli operatori musicali;
- i complessi vocali e/o strumentali di alto livello formalmente costituiti che svolgono una rilevante attività per conto terzi;
- le associazioni di tecnici musicali, liutai, restauratori e di organologi;
- le associazioni di soggetti che svolgono, in via permanente, attività di diffusione della musica attraverso esecuzioni, conferenze, guide all’ascolto, etc.
Art. 8 - Domanda di ammissione a socio
- La domanda di ammissione è rivolta al Consiglio direttivo che ne dovrà valutare, sulla base di un’ampia ed esaustiva documentazione, l’attività svolta e se questa risponde alle finalità dell’A.I.A.M.
- La domanda di ammissione potrà essere accettata o respinta senza obbligo di motivazione. La delibera del Consiglio Direttivo è inappellabile.
- L’ammissione a socio comporta l’accettazione di tutte le norme del presente statuto e dei deliberati degli organismi statutari, nonché l’obbligo del pagamento della quota associativa secondo le modalità e i tempi stabiliti.
- L’ammissione all’Associazione ha la durata di un biennio e si intende tacitamente rinnovata se non viene disdetta dall’associato con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni scadenza.
Art. 10 - Organi
- Sono organi dell’Associazione:
- il Presidente;
- i due Vice Presidenti;
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 11 - Assemblea
- L’Assemblea dei soci è costituita da tutti gli associati, i quali vi partecipano a mezzo dei loro legali rappresentanti o di loro delegati muniti di delega scritta.
- Ciascun associato, attraverso il proprio rappresentante, non può essere portatore di più di due deleghe. I soci non possono partecipare all’assemblea, neanche per delega, se non sono in regola con i contributi associativi.
Art. 12 - Assemblea
- Spetta all’assemblea ordinaria:
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio direttivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
- deliberare gli indirizzi di carattere generale ed i programmi di massima ed attuativi riguardanti il perseguimento degli scopi statutari ed in generale l’attività dell’associazione;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell’associazione;
- fissare le singole quote associative dovute dai soci;
- determinare l’ammontare degli eventuali gettoni di presenza spettanti al Consiglio direttivo;
- deliberare sugli acquisti immobiliari;
- deliberare su tutti gli atti che importino amministrazione straordinaria del patrimonio dell’associazione.
- L’Assemblea ha facoltà di costituire gruppi di lavoro distinti in relazione alle particolari caratteristiche istituzionali delle diverse attività svolte dai soci.
- L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle eventuali modifiche statutarie;
- sullo scioglimento dell’Associazione e la sua messa in liquidazione.
Art. 14 - Assemblea – Presidenza
- L’assemblea dei soci sarà presieduta dal Presidente dell’associazione; in caso di impedimento del Presidente, da uno dei due Vice Presidenti. In caso di impedimento del Presidente e dei due Vice Presidenti, l’assemblea nominerà il proprio Presidente.
Per le determinazioni assunte dall’Assemblea dovranno essere redatti i processi verbali che saranno trascritti su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell’assemblea e dal segretario; i contenuti dei verbali così redatti e sottoscritti fanno piena fede.
Art. 18 - Consiglio direttivo: competenze
- 1. Spetta al Consiglio direttivo:
- attuare i deliberati assembleari;
- curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi dei soci rappresentati;
- esercitare in caso di urgenza e necessità i poteri dell’Assemblea. Le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte per la ratifica dell’Assemblea dei soci nella sua prima seduta;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che non risultino espressamente demandati dal presente statuto o dalla legge all’assemblea dei soci;
- sottoporre all’Assemblea generarle dei soci le proposte di modifica dello statuto;
- autorizzare il Presidente a stare in giudizio e provvedere alla nomina dei difensori;
- esercitare ogni altra attribuzione non espressamente riservata dallo Statuto e dalla legge all’assemblea generale dei soci;
- eleggere i propri rappresentanti in seno agli organismi dove tale rappresentanza sia espressamente richiesta;
- eleggere al proprio interno i due Vicepresidenti, su indicazione del Presidente;
- proporre all’assemblea le quote associative;
- stabilire, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti, termini e modalità di corresponsione di indennità a favore del Presidente, o di chi ne fa le veci, per le funzioni svolte, nonché dei rimborsi spese per i componenti il Consiglio di presidenza.
Il Collegio è composto da tre persone di cui due nominate dalle parti ed una dal Presidenza dell’Agis.
Statuto approvato all’unanimità dell’assemblea AIAC riuntasi a Roma nella sede sociale presso l’Agis il 20 maggio 1999.
